UN PO’ DI CHIAREZZA SULLO SMALTIMENTO DI CARTUCCE E TONER ESAUSTE……!!
Il D.Lgs 152/06 sx D.Lgs 22/97(Legge Ronchi) impone a tutti i titolari di partita iva (senza nessuna eccezione) ad una corretta gestione dei rifiuti speciali da stampa informatica esausti (cartucce e toner).
La norma sancisce che il produttore del consumabile da stampa esausto sia responsabile per tutto il ciclo di smaltimento, che inizia dal momento in cui viene cambiato il toner e finisce nell’istante in cui si ha la prova scritta del suo avvenuto smaltimento con i relativi FIR Formulario Identificativo Rifiuti (valido solo se vidimato con timbro dell’Agenzia Dell’Entrate).
COSA NON POSSONO FARE I TITOLARI DI PARTITA IVA;
- Non possono condurre i propri rifiuti (cartucce e toner esauste) presso le discariche comunali. I toner e le cartucce sono rifiuti speciali, quindi non assimilabili ai rifiuti urbani.
- Non bisogna restituire i consumabili da stampa esausti al fornitore dei pieni qualora non sia in possesso delle Autorizzazioni e Certificazioni per il corretto smaltimento. La gestione dello smaltimento dei rifiuti deve essere gestita solo da Aziende iscritte all’Albo e dotate di valida Autorizzazione Regionale. Chi genera il rifiuto ha il dovere e la responsabilità di accertarsi che l’azienda alla quale consegna il rifiuto abbia tutte queste caratteristiche.
- La rigenerazione o la sostituzione di una cartuccia o toner non è considerata come uno smaltimento a Norma di Legge.
IL NOLEGGIO DELLE MACCHINE DA STAMPA;
Qualora siano presente in una struttura stampanti a noleggio, siete ugualmente responsabili della gestione e dello smaltimento dei toner e cartucce.La Legge indica esattamente chi è il responsabile della gestione del rifiuto, ovvero “ CHI LO GENERA CON LA SUA ATTIVITA’ PRODUTTIVA”. In poche parole il responsabile non è il noleggitore, ma bensì il soggetto che stampa e consuma il toner.
RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI;
Affidarsi ad Aziende Autorizzate e Certificate per il corretto smaltimento
- Stipulare un contratto per il servizio
- Controllare che venga rilasciato il FIR ad ogni ritiro effettuato (NO BOLLE DI ACCOMPAGNO – NO FATTURE – NO RICEVUTE – ED ATRI DOCUMENTI CHE NON SIANO FIR)
- Ricevere 1° copia e successivamente (entro 90 gg) 4° copia del FIR
- Conservare o registrare il documento del ritiro per 5 anni
- Qualora si è in possesso di Registro Carico/Scarico inserire anche il Cod. CER 080318 (cartucce e toner esauste)
- Effettuare lo smaltimento entro 12 mesi
COSA SI RISCHIA?….
Il mancato adempimento di questi obblighi di Legge determina pesanti sanzioni amministrative o penali nei confronti dell’Azienda produttrice di rifiuto o all’Amministratore Delegato/Titolare dell’Azienda (nel caso di sanzioni penali).
OBBLIGO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI;
- Tutti i possessori di partita iva che hanno più di 10 dipendenti (indipendentemente dal pericolo del rifiuto)
- Tutti i possessori di partita iva che hanno meno di 10 dipendenti (anche un solo rifiuto pericoloso)
INFORMATIVE
Decreto Ronchi |
Informativa Rifiuti informatici |
Cos’è Sistri |